Art. 79.
Gestione di centri di prevenzione, comunita' terapeutiche e centri di
                           riabilitazione
    1.  La  giunta  provinciale  e'  autorizzata  a  partecipare alla
costituzione  di  istituzioni  di  diritto privato per la gestione di
centri  di  prevenzione,  comunita' terapeutiche e centri finalizzati
alla  riabilitazione  e  al  recupero  di  particolari  categorie  di
persone.
    2.  Lo  statuto  dell'istituzione  deve assicurare l'accesso alle
strutture  ed  al  servizi  agli  enti locali, alle organizzazioni di
volontariato  ed  alle  associazioni  operanti  nel  settore, nonche'
un'adeguata  rappresentanza della provincia negli organi sociali e di
controllo.
    3.   In  attesa  dell'emanazione  di  un'apposita  legge  atta  a
disciplinare  l'intera  materia,  la giunta provinciale stabilisce le
modalita'  di  assegnazione  di  beni  immobili, delle attrezzature e
degli arredamenti necessari alle istituzioni di cui al comma 1.
    4.   La   giunta   provinciale  e'  autorizzata  a  versare  alle
istituzioni   di   cui   al   comma   1   oltre  alla  quota  sociale
statutariamente  prevista,  anche un contributo annuo per la gestione
dei  centri di prevenzione, delle comunita' terapeutiche e dei centri
di  riabilitazione. Previo parere degli organi consultivi competenti,
tale  contributo  puo' essere versato in via anticipata, nella misura
massima  del  50  per  cento  di  quello  indicato  nel  bilancio  di
previsione dell'istituzione.
    5.  Su  proposta  delle  aziende sanitarie, la giunta provinciale
puo'  autorizzare  altre  forme di gestione delle strutture di cui al
comma  1,  in  forma  di  collaborazione  fra  le  aziende medesime e
associazioni di volontariato. Il finanziamento dell'attivita' avviene
sulla base delle prestazioni definite in appositi progetti e piani di
produzione  e nell'ambito dei finanziamenti fissati annualmente e dei
relativi trasferimenti alle aziende sanitarie medesime.