Art. 80.
   Mobilita' degli assistiti residenti nella provincia di Bolzano
    1.  Per le prestazioni specialistiche ed ospedaliere, l'assistito
e'  libero di accedere a qualsiasi struttura sanitaria del territorio
della  provincia,  pubblica o privata accreditata con cui siano stati
stipulati appositi accordi contrattuali. Le spese per l'erogazione di
dette prestazioni fanno carico al bilancio dell'azienda sanitaria nel
cui  ambito  territoriale  e'  residente  l'assistito.  La  provincia
autonoma  di  Bolzano  provvede alla compensazione in sede di riparto
del  fondo  sanitario  provinciale, Per le prestazioni non soggette a
compensazione  della  mobilita'  sanitaria  si  procede sulla base di
direttive impartite dall'assessore provinciale alla sanita'.