Art. 80. Mobilita' degli assistiti residenti nella provincia di Bolzano 1. Per le prestazioni specialistiche ed ospedaliere, l'assistito e' libero di accedere a qualsiasi struttura sanitaria del territorio della provincia, pubblica o privata accreditata con cui siano stati stipulati appositi accordi contrattuali. Le spese per l'erogazione di dette prestazioni fanno carico al bilancio dell'azienda sanitaria nel cui ambito territoriale e' residente l'assistito. La provincia autonoma di Bolzano provvede alla compensazione in sede di riparto del fondo sanitario provinciale, Per le prestazioni non soggette a compensazione della mobilita' sanitaria si procede sulla base di direttive impartite dall'assessore provinciale alla sanita'.