Art. 81. Concessione di contributi 1. La giunta provinciale e' autorizzata a concedere contributi, sussidi e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanita' per il raggiungimento o il sostegno degli obiettivi del piano sanitario provinciale nonche' dei progetti obiettivo e delle azioni programmate ad esso conformi.