Art. 81.
                      Concessione di contributi
    1.  La  giunta provinciale e' autorizzata a concedere contributi,
sussidi  e  sovvenzioni  a  favore  di  soggetti  pubblici  e privati
operanti  nel  settore  della  sanita'  per  il  raggiungimento  o il
sostegno  degli obiettivi del piano sanitario provinciale nonche' dei
progetti obiettivo e delle azioni programmate ad esso conformi.