Art. 83. Trasferimento di competenze in relazione al parere del consiglio provinciale di sanita' 1. Nel comma 1 dell'art. 37 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, sono abrogate le parole ", previo parere del consiglio provinciale di sanita',". 2. Nel comma 2 dell'art. 37 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, le parole "Per il parere di cui al precedente comma, il consiglio provinciale di sanita'," sono sostituite con le parole "Per l'autorizzazione di cui al primo comma, l'ufficio competente". 3. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 53, sono abrogate le parole ", su proposta del consiglio provinciale di sanita'". 4. Nel comma 2 dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36, sono abrogate le parole ", previo parere del consiglio provinciale di sanita' in merito alla corrispondenza del titolo estero a quello previsto dal precedente art. 2 ed in merito al fabbisogno di tali qualifiche per il raggiungimento degli scopi di cui alla legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 56 e per gli scopi riabilitativi in particolare". 5. L'autorizzazione, gia' di competenza della giunta provinciale ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ad aprire, ampliare, trasformare ed esercitare case di cura, stabilimenti termali, ambulatori di terapia fisica, laboratori di analisi, radiodiagnostica ed affini, e di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' rilasciata sentito, in caso di deroga ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il comitato provinciale per la programmazione sanitaria.