Art. 83.
Trasferimento  di  competenze  in  relazione  al parere del consiglio
                       provinciale di sanita'
    1.  Nel  comma  1  dell'art. 37 della legge provinciale 25 giugno
1976,  n.  25, sono abrogate le parole ", previo parere del consiglio
provinciale di sanita',".
    2.  Nel  comma  2  dell'art. 37 della legge provinciale 25 giugno
1976,  n. 25, le parole "Per il parere di cui al precedente comma, il
consiglio provinciale di sanita'," sono sostituite con le parole "Per
l'autorizzazione di cui al primo comma, l'ufficio competente".
    3.  Nel  comma  2 dell'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre
1976,  n.  53,  sono  abrogate le parole ", su proposta del consiglio
provinciale di sanita'".
    4.  Nel  comma  2  dell'art.  11 del decreto del presidente della
giunta  provinciale  4 settembre 1979, n. 36, sono abrogate le parole
",  previo parere del consiglio provinciale di sanita' in merito alla
corrispondenza  del  titolo  estero  a quello previsto dal precedente
art.  2  ed  in  merito  al  fabbisogno  di  tali  qualifiche  per il
raggiungimento  degli scopi di cui alla legge provinciale 22 dicembre
1975, n. 56 e per gli scopi riabilitativi in particolare".
    5.  L'autorizzazione, gia' di competenza della giunta provinciale
ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ad
aprire,   ampliare,   trasformare   ed   esercitare   case  di  cura,
stabilimenti  termali,  ambulatori  di  terapia fisica, laboratori di
analisi,  radiodiagnostica  ed  affini,  e  di  cui  al regio decreto
27 luglio  1934, n. 1265, e' rilasciata sentito, in caso di deroga ai
requisiti  previsti  dalla normativa vigente, il comitato provinciale
per la programmazione sanitaria.