Art. 84.
Testi  unici  delle  leggi  provinciali e regolamentari in materia di
                               sanita'
    1.  Al  fine  di  armonizzare  e  rendere  organico l'ordinamento
sanitario  provinciale  e  riunire  le  norme delle leggi provinciali
sanitarie  in  un  testo  unico, la giunta provinciale entro due anni
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge presenta in
consiglio provinciale un relativo disegno di legge.
    2.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore del testo unico di cui
al   comma   1,   la   giunta  provinciale  approva  un  testo  unico
regolamentare in materia di sanita'.