Art. 85.
                          Norma finanziaria
    1.  Alla  copertura della maggiore spesa derivante dalla presente
legge,  stimata  il  lire  6  miliardi per l'esercizio finanziario in
corso  e  in  lire  9  miliardi all'anno per gli anni 2002 e 2003, si
provvede  nel modo seguente: per l'anno 2001 mediante utilizzo di una
quota  di  6  miliardi  del  fondo  globale  per  far fronte ad oneri
derivanti  da  nuovi provvedimenti legislativi - spese correnti (cap.
102115)  di  cui  al  punto  1  dell'allegato  n.  3  al  bilancio di
previsione  dell'esercizio  2001;  per  gli anni 2002 e 2003 mediante
utilizzo  di  corrispondenti  quote  dello stanziamento previsto alla
sezione  10,  settore 10.2, lettera b.1) del bilancio per il triennio
2001-2003.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
      Bolzano, 5 marzo 2001
                             DURNWALDER
Visto:  il  commissario  del  Governo  per la provincia di Bolzano Di
                                Santo