Art. 85. Norma finanziaria 1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla presente legge, stimata il lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario in corso e in lire 9 miliardi all'anno per gli anni 2002 e 2003, si provvede nel modo seguente: per l'anno 2001 mediante utilizzo di una quota di 6 miliardi del fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi - spese correnti (cap. 102115) di cui al punto 1 dell'allegato n. 3 al bilancio di previsione dell'esercizio 2001; per gli anni 2002 e 2003 mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1) del bilancio per il triennio 2001-2003. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Bolzano, 5 marzo 2001 DURNWALDER Visto: il commissario del Governo per la provincia di Bolzano Di Santo