Art. 9. Attribuzioni del direttore generale 1. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui all'Art. 5, comma 1. Al direttore generale spettano tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'azienda sanitaria cui e' preposto. Egli e' responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale e' coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. 2. Il direttore generale deve motivare i provvedimenti assunti in difformita' dal parere reso dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari. E' responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni e risponde in proprio ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di legittima assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale, o in mancanza di delega dal direttore piu' anziano di eta'. Nel caso che l'assenza del direttore generale si protragga ininterrottamente per oltre centottanta giorni va dato avvio alle procedure per la sostituzione.