Art. 9.
                 Attribuzioni del direttore generale
    1.  Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui all'Art.
5, comma 1. Al direttore generale spettano tutti i poteri di gestione
e  di  rappresentanza dell'azienda sanitaria cui e' preposto. Egli e'
responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle
strutture operative dell'azienda. Il direttore generale e' coadiuvato
dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.
    2. Il direttore generale deve motivare i provvedimenti assunti in
difformita'   dal  parere  reso  dal  direttore  amministrativo,  dal
direttore  sanitario  e  dal  consiglio dei sanitari. E' responsabile
degli  atti  compiuti nell'esercizio delle sue funzioni e risponde in
proprio  ai  sensi  delle disposizioni vigenti in materia. In caso di
vacanza dell'ufficio o nei casi di legittima assenza o di impedimento
del   direttore  generale,  le  relative  funzioni  sono  svolte  dal
direttore  amministrativo  o  dal  direttore  sanitario su delega del
direttore  generale,  o  in  mancanza  di  delega  dal direttore piu'
anziano  di  eta'.  Nel  caso che l'assenza del direttore generale si
protragga  ininterrottamente  per  oltre  centottanta  giorni va dato
avvio alle procedure per la sostituzione.