Art. 2.
                         Oggetto della legge
    1. I regimi regionali di aiuto disciplinati dalla legge regionale
n.   49   del   14 aprile   2000   -   "Aiuti   alle  nuove  imprese"
(articoli 13-18);  "Aiuti alle microimprese" (articoli 19-23); "Aiuti
alle    piccole   e   medie   imprese   industriali   e   turistiche"
(articoli 24-28);     "Aiuti     all'acquisizione     di     servizi"
(articoli 29-32); "Strumenti di finanza innovativa" (articoli 33-36);
"Ricerca  e sviluppo tecnologico" (articoli 37-41) - si applicano nei
limiti  contributivi  e  secondo le modalita' attuative stabiliti dal
precitato regolamento (CE) n. 69/2001, della Commissione.