Art. 2. Oggetto della legge 1. I regimi regionali di aiuto disciplinati dalla legge regionale n. 49 del 14 aprile 2000 - "Aiuti alle nuove imprese" (articoli 13-18); "Aiuti alle microimprese" (articoli 19-23); "Aiuti alle piccole e medie imprese industriali e turistiche" (articoli 24-28); "Aiuti all'acquisizione di servizi" (articoli 29-32); "Strumenti di finanza innovativa" (articoli 33-36); "Ricerca e sviluppo tecnologico" (articoli 37-41) - si applicano nei limiti contributivi e secondo le modalita' attuative stabiliti dal precitato regolamento (CE) n. 69/2001, della Commissione.