Art. 3. Massimale ed intensita' dell'aiuto 1. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa, in applicazione dei regimi regionali di aiuti di cui alla legge regionale n. 49/2000, non puo' superare i 100.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dal regime e dalla forma di aiuto attivato. 2. Il massimale di cui al comma precedente e' espresso in termini di sovvenzione diretta in danaro. Tutti i valori utilizati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Ouando un aiuto e' concesso in forma diversa da una sovvenzione in danaro, l'importo dell'aiuto e' l'equivalente sovvenzione lordo. 3. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso di un prestito agevolato, e' il tasso di riferimento applicabile aI momento della concessione. 4. L'intensita' dell'aiuto non puo' eccedere il 40% delle spese di investimento ritenute ammissibili.