Art. 3.
                 Massimale ed intensita' dell'aiuto
    1.  L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una
medesima  impresa,  in  applicazione dei regimi regionali di aiuti di
cui alla legge regionale n. 49/2000, non puo' superare i 100.000 euro
su   un   periodo   di   tre   anni.   Tale   massimale   si  applica
indipendentemente dal regime e dalla forma di aiuto attivato.
    2. Il massimale di cui al comma precedente e' espresso in termini
di  sovvenzione  diretta  in danaro. Tutti i valori utilizati sono al
lordo  di  qualsiasi  imposta diretta. Ouando un aiuto e' concesso in
forma  diversa  da una sovvenzione in danaro, l'importo dell'aiuto e'
l'equivalente sovvenzione lordo.
    3.    Il    tasso    di    interesse   da   applicare   ai   fini
dell'attualizzazione  e del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso
di  un  prestito agevolato, e' il tasso di riferimento applicabile aI
momento della concessione.
    4.  L'intensita'  dell'aiuto non puo' eccedere il 40% delle spese
di investimento ritenute ammissibili.