Art. 4. Cumulo e controllo 1. Ai fini di assicurare il rispetto del massimale di aiuto, di cui all'articolo precedente, all'atto della presentazione della richiesta di un aiuto de minimis l'impresa deve fornire esaurienti informazioni su eventuali altri de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti, indipendentemente dalla natura regionale nazionale o comunitaria delle risorse attivate. 2. E' istituito, presso l'ufficio monitoraggio economico-finanziario e ricerca del Dipartimento attivita' produttive e politiche dell'impresa, un registro centrale degli aiuti de minimis ove sono riportate e conservate, per almeno dieci anni, tutte le informazioni concernenti l'applicazione del citato regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione.