Art. 4.
                         Cumulo e controllo
    1.  Ai  fini di assicurare il rispetto del massimale di aiuto, di
cui  all'articolo  precedente,  all'atto  della  presentazione  della
richiesta  di  un  aiuto de minimis l'impresa deve fornire esaurienti
informazioni  su eventuali altri de minimis dalla stessa ricevuti nei
tre   anni   precedenti,  indipendentemente  dalla  natura  regionale
nazionale o comunitaria delle risorse attivate.
    2.     E'     istituito,     presso     l'ufficio    monitoraggio
economico-finanziario e ricerca del Dipartimento attivita' produttive
e politiche dell'impresa, un registro centrale degli aiuti de minimis
ove  sono  riportate  e  conservate,  per almeno dieci anni, tutte le
informazioni  concernenti  l'applicazione del citato regolamento (CE)
n. 69/2001 della commissione.