Regolamento  per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio
vi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche
su  supporto  informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche
dati on-line per le esigenze operative correnti dell'ufficio stampa e
pubbliche relazioni della presidenza della giunta regionale.
                               Art. 1.
           Spese dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni
    1.  Le  spese  dirette che l'ufficio stampa e pubbliche relazioni
della  presidenza  della giunta regionale sostiene ai sensi dell'Art.
8, commi 52 e 53 della legge regionale n. 4/2001, sono regolate dalle
seguenti disposizioni.
    2.  Rientrano  tra  le  spese  di  cui  al  comma  I  quelle  per
l'acquisto di:
      a) attrezzature   d'ufficio   quali  attrezzature  informatiche
varie,  personal  computer  portatili,  stampanti  anche  a  colori e
materiali  accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture
di pannelli, lavagne luminose;
      b)      materiali     e     attrezzature     d'ufficio    quali
video-registratori,  altoparlanti,  impianti  di  amplificazione,  di
diffusione  sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali
di  ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonche' prestazioni
di  installazione,  manutenzione,  riparazione  e  restauro per tutto
quanto precede;
      c) libri,  riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo
o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di
lavoro,  anche  su  supporto  informatico,  ivi  compreso l'accesso a
pagamento a banche dati on-line e quotidiani;
      d) materiali  e  attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti
urgente ed indifferibile;
      e) attrezzature e materiale fotografico comprese le pellicole.
    3.  Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle
disponibilita' di bilancio.
                               Art. 2.
                          Limiti di importo
    1.  L'importo  di  ogni  singola  spesa da eseguirsi ai sensi del
presente  regolamento  non  puo'  superare lire 8.000.000 al netto di
ogni onere fiscale.
    2.  Non  e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal
quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal
comma 1.
                               Art. 3.
               Competenze per l'esecuzione delle spese
    1.  Il  direttore dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni della
presidenza  della  giunta  regionale,  nella sua veste di funzionario
delegato, dispone le spese di cui all'Art. 1 del presente regolamento
e  provvede  alla  relativa  esecuzione,  nonche' alla verifica della
regolarita' della medesima.
                               Art. 4.
                 Modalita' di esecuzione delle spese
    1.  Salvo  quanto e' disposto dall'Art. 5, per l'esecuzione delle
spese di cui all'Art. 1 sono richiesti preventivi o offerte ad almeno
tre soggetti.
    2.  I  preventivi  di  cui  al  comma  precedente  contengono  la
descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo
regolano,  la  durata  del  rapporto  contrattuale,  le condizioni di
esecuzioni,   le   penalita'  da  applicare  in  caso  di  ritardi  o
inadempienze   nonche'  ogni  altra  condizione  ritenuta  necessaria
dall'amministrazione.
    3.  Nella  richiesta  di preventivi od offerte, in relazione alla
natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta,
avendo  riguardo  al  prezzo,  ai requisiti tecnico-qualitativi della
fornitura, alle condizioni di esecuzione.
    4.  Fra  i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto
piu' conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.
    5.  I  preventivi  e  le  offerte  possono  effettuarsi anche via
telefax e sono conservati agli atti.
                               Art. 5.
                Ricorso ad un determinato contraente
    1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:
      a) nei  casi  di  unicita',  specificita'  o  di  urgenza delle
forniture;
      b) quando,  successivamente  alla  richiesta  di  preventivi ad
almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta;
      c) qualora  la  spesa  non  superi l'importo di L. 5.000.000 al
netto di ogni onere fiscale;
      d) quando  il  costo  de! bene da acquisire sia fissato in modo
univoco dal mercato;
      e) per  l'affidamento  di forniture destinate al completamento,
al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il
ricorso  ad  altri  fornitori  obblighi  ad  acquistare  materiale di
tipologia   anche  tecnica  differente,  il  cui  impiego  o  la  cui
manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita';
      f) per  l'affidamento,  alle  stesse condizioni di contratti in
corso  con  l'Amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario.
    2.  Ai  fini  del  presente  articolo,  e' richiesto il parere di
congruita'   espresso,  a  seconda  della  fornitura  richiesta,  dal
direttore  del  servizio  competente per materia ai sensi della legge
regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.
                               Art. 6.
                        Ordinazione dei beni
    1.  L'ordinazione dei beni e' effettuata dal funzionario delegato
dell'ufficio  stampa  e  pubbliche  relazioni  della presidenza della
giunta  regionale,  mediante  lettera,  buono  d'ordine  o altro atto
idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.
    2.  L'ordinazione  dei  beni,  contenente  gli  elementi  di  cui
all'Art.  4,  comma  2,  e'  redatta  in duplice copia, di cui una e'
trattenuta  dal  soggetto  contraente  e  l'altra,  sottoscritta  per
accettazione, e' restituita all'amministrazione.
                               Art. 7.
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese
    1.  La  liquidazione  delle  spese  e' effettuata dal funzionario
delegato,  previa  presentazione  di  fatture  o note di addebito che
dovranno  essere  munite  dell'attestazione  della  regolarita' della
fornitura da parte del funzionario delegato medesimo.
    2.  Il  pagamento  e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento
emessi   su  aperture  di  credito  presso  la  Tesoreria  regionale,
intestate al funzionario delegato.
    3.  Per  il  pagamento relativo a provviste di minute e di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
    4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle
somme  erogate  sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in
materia.
                               Art. 8.
                      Gestione dei beni mobili
    Al  vice  consegnatario dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni
e'  affidata la gestione dei beni di cui all'Art. 1, secondo le norme
vigenti in materia.
                               Art. 9.
                             R i n v i o
    Per  quanto  non  espressamente previsto, si osservano, in quanto
applicabili,   le   disposizioni   di  legge  e  del  regolamento  di
contabilita' dello Stato.