Art. 10. disposizioni transitorie 1. Sono ammessi alle procedure di indennizzo di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 9/2000 ed al presente regolamento i soggetti coinvolti in sinistri causati da fauna selvatica avvenuti successivamente all'entrata in vigore della legge. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Torino, addi' 11 giugno 2001 Ghigo