Art. 10.
                      disposizioni transitorie
    1.  Sono  ammessi  alle procedure di indennizzo di cui all'Art. 4
della legge regionale n. 9/2000 ed al presente regolamento i soggetti
coinvolti   in   sinistri   causati   da   fauna  selvatica  avvenuti
successivamente all'entrata in vigore della legge.
    Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Torino, addi' 11 giugno 2001
                                Ghigo