Art. 3. Ripartizione tra le province del fondo regionale destinato agli indennizzi 1. L'ammontare del fondo di cui al capitolo di spesa istituito ai sensi dell'Art. 4, comma 1, della legge regionale n. 9/2000 e' determinato annualmente dalla regione in sede di predisposizione del bilancio di previsione nella misura massima dell'8 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale in materia di caccia, accertati sul capitolo di entrata del bilancio regionale nell'anno precedente. 2. Il predetto fondo e' ripartito tra le province sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale sentita la conferenza permanente Regione autonomie locali di cui alla legge regionale n. 20 novembre 1998, n. 34 (riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).