Art. 3.
Ripartizione  tra  le  province  del  fondo  regionale destinato agli
                             indennizzi
    1. L'ammontare del fondo di cui al capitolo di spesa istituito ai
sensi  dell'Art.  4,  comma 1,  della  legge  regionale  n. 9/2000 e'
determinato  annualmente dalla regione in sede di predisposizione del
bilancio  di  previsione  nella misura massima dell'8 per cento degli
introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale in materia di
caccia,  accertati  sul  capitolo  di  entrata del bilancio regionale
nell'anno precedente.
    2.  Il predetto fondo e' ripartito tra le province sulla base dei
criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale sentita la
conferenza  permanente  Regione  autonomie  locali  di cui alla legge
regionale  n.  20 novembre 1998, n. 34 (riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).