Art. 5.
                     Localizzazione del sinistro
    1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano in
favore  dei  soggetti coinvolti in sinistri stradali causati da fauna
selvatica  sulle  strade  statali,  regionali, provinciali e comunali
presenti  su  tutto  il  territorio regionale ad esclusione di quelle
ricomprese nei parchi nazionali, regionali e nelle riserve naturali e
aree attrezzate.