Art. 5. Localizzazione del sinistro 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano in favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali causati da fauna selvatica sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti su tutto il territorio regionale ad esclusione di quelle ricomprese nei parchi nazionali, regionali e nelle riserve naturali e aree attrezzate.