Art. 6.
                      Attivita' delle province
    1.  Le  province  al fine dell'equa ripartizione degli indennizzi
fra  i soggetti coinvolti in sinistri stradali causati dagli ungulati
provvedono    a   dotarsi   dell'organizzazione   necessaria,   anche
avvalendosi  di  personale esterno esperto nella stima dei danni, per
assicurare  la  ricezione  delle  denunce  di sinistro, l'istruttoria
delle  relative  pratiche e l'erogazione degli indennizzi agli aventi
diritto.
    2.  Alla  spesa  occorrente  per  il  personale esterno di cui al
comma 1,  si  fa  fronte  nella misura massima del 10 per cento della
quota parte spettante ad ogni provincia.