Art. 6. Attivita' delle province 1. Le province al fine dell'equa ripartizione degli indennizzi fra i soggetti coinvolti in sinistri stradali causati dagli ungulati provvedono a dotarsi dell'organizzazione necessaria, anche avvalendosi di personale esterno esperto nella stima dei danni, per assicurare la ricezione delle denunce di sinistro, l'istruttoria delle relative pratiche e l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto. 2. Alla spesa occorrente per il personale esterno di cui al comma 1, si fa fronte nella misura massima del 10 per cento della quota parte spettante ad ogni provincia.