Art. 9.
                       Copertura assicurativa
    1. La Regione puo' stipulare, in favore delle province che non ne
siano  gia' provviste, apposita polizza assicurativa per l'indennizzo
dei  danni  relativi  ad  incidenti  stradali  causati dagli ungulati
selvatici.
    2.  In  tale  caso  le  province, in luogo delle disposizioni del
presente regolamento, provvedono alla ricezione delle denunce ed alla
loro successiva trasmissione alla compagnia incaricata.
    3. La quota del fondo regionale di cui all'Art. 3, spettante alla
provincia,  e'  utilizzata  ai fini di cui al comma 1, fatto salvo il
disposto dell'Art. 4, comma 4.