Art. 9. Copertura assicurativa 1. La Regione puo' stipulare, in favore delle province che non ne siano gia' provviste, apposita polizza assicurativa per l'indennizzo dei danni relativi ad incidenti stradali causati dagli ungulati selvatici. 2. In tale caso le province, in luogo delle disposizioni del presente regolamento, provvedono alla ricezione delle denunce ed alla loro successiva trasmissione alla compagnia incaricata. 3. La quota del fondo regionale di cui all'Art. 3, spettante alla provincia, e' utilizzata ai fini di cui al comma 1, fatto salvo il disposto dell'Art. 4, comma 4.