Art. 2.
    1.  Qualora  gli strumenti urbanistici vigenti o la deliberazione
comunale  di  adeguamento  al  P.S.F.F.  prevedano  per le aree della
fascia  C  misure restrittive analoghe a quelle della fascia B, dette
misure restrittive devono sussistere alla data di presentazione della
domanda  di finanziamento alle banche ovvero alla data di avvio degli
investimenti   di   rilocalizzazione   se   anteriore   a  quella  di
presentazione    della    domanda.   In   specifico   nel   caso   di
rilocalizzazione   realizzata   in   data   anteriore  alla  data  di
presentazione  della  domanda di finanziamento, le misure restrittive
potranno  sussistere o alla data di avvio degli investimenti ovvero a
quella di presentazione della domanda di finanziamento.