Art. 2. 1. Qualora gli strumenti urbanistici vigenti o la deliberazione comunale di adeguamento al P.S.F.F. prevedano per le aree della fascia C misure restrittive analoghe a quelle della fascia B, dette misure restrittive devono sussistere alla data di presentazione della domanda di finanziamento alle banche ovvero alla data di avvio degli investimenti di rilocalizzazione se anteriore a quella di presentazione della domanda. In specifico nel caso di rilocalizzazione realizzata in data anteriore alla data di presentazione della domanda di finanziamento, le misure restrittive potranno sussistere o alla data di avvio degli investimenti ovvero a quella di presentazione della domanda di finanziamento.