Art. 6. 1. Possono essere inseriti nel piano di finanziamento non solo gli impianti essenziali del nuovo insediamento da realizzare (energia elettrica, acqua, ecc.), ma anche gli impianti produttivi e le attrezzature qualora da apposita perizia giurata risulti l'impossibilita' di trasferirli dalla vecchia alla nuova sede senza pregiudicarne irrimediabilmente la funzionalita', ovvero la non convenienza economica al trasferimento. Il finanziamento coprira', anche in questi casi, il costo del nuovo impianto nei limiti della pari capacita' produttiva rispetto al precedente.