Art. 6.
    1.  Possono  essere  inseriti nel piano di finanziamento non solo
gli impianti essenziali del nuovo insediamento da realizzare (energia
elettrica,  acqua,  ecc.),  ma  anche  gli  impianti  produttivi e le
attrezzature    qualora   da   apposita   perizia   giurata   risulti
l'impossibilita'  di  trasferirli dalla vecchia alla nuova sede senza
pregiudicarne  irrimediabilmente  la  funzionalita',  ovvero  la  non
convenienza  economica  al  trasferimento. Il finanziamento coprira',
anche  in  questi  casi, il costo del nuovo impianto nei limiti della
pari capacita' produttiva rispetto al precedente.