Art. 8.
    1.  Sono  ammissibili  all'interno  del piano di finanziamento le
spese  sostenute  a  far  tempo dalla data di entrata in vigore della
legge  16 luglio  1997,  n.  228  (20 luglio  1997) e per le quali il
beneficiario non abbia usufruito di altre agevolazioni pubbliche.