Art. 9.
    1.  L'estinzione del finanziamento agevolato ai sensi della legge
16 febbraio   1995,   n.  35,  da  effettuarsi  a  carico  del  Fondo
contributi,   copre   la   quota   capitale  residua  del  precedente
finanziamento  calcolata  alla data di presentazione alla banca della
domanda  di  rilocalizzazione  ai sensi della legge n. 228/1997 e gli
interessi  maturati  sulle  somme  erogate  per  la  parte  a  carico
dell'Artigiancassa,  nonche'  gli  oneri  relativi  alle  penali  per
rimborso  anticipato  nel  limite  del  danno effettivamente subito e
documentato  dalla  banca  creditrice.  Nei casi in cui la domanda di
rilocalizzazione sia stata presentata in data anteriore alla scadenza
della  rata  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera a) del decreto
ministeriale  13 aprile  2000,  n. 125 qualora sia stata richiesta la
rinegoziazione   prevista   dall'Art.   3-quinquies  della  legge  n.
13 luglio  1999,  n.  226,  l'estinzione  copre il valore complessivo
della rinegoziazione.
    2.  L'importo  dovuto verra' erogato con valuta pari alla data di
presentazione  alla  banca  della  domanda  di estinzione. Qualora la
domanda  di  estinzione  sia  precedente  alla data della delibera di
concessione delle agevolazioni sul finanziamento ai sensi della legge
n. 228/1997, sara' riconosciuta una valuta pari a quest'ultima data.
    3.  Qualora  l'intervento  di riilocalizzazione riguardi porzioni
degli  insediamenti,  l'estinzione  del  finanziamento ai sensi della
legge  n.  35/1995  sara'  effettuata  limitatamente alla quota della
somma erogata finalizzala al ripristino di tali porzioni.
    4.  Inoltre,  qualora  la  ricostruzione  progettata  oggetto del
finanziamento  agevolato  ai  sensi  della  legge  n. 35/1995 risulti
incompleta  per  cause non imputabili alla volonta' del beneficiario,
non  si  ritiene  necessaria  l'acquisizione  della documentazione di
spesa per l'importo eccedente l'ammontare del finanziamento.
    Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Torino, 11 giugno 2001
                                GHIGO