Art. 9. 1. L'estinzione del finanziamento agevolato ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35, da effettuarsi a carico del Fondo contributi, copre la quota capitale residua del precedente finanziamento calcolata alla data di presentazione alla banca della domanda di rilocalizzazione ai sensi della legge n. 228/1997 e gli interessi maturati sulle somme erogate per la parte a carico dell'Artigiancassa, nonche' gli oneri relativi alle penali per rimborso anticipato nel limite del danno effettivamente subito e documentato dalla banca creditrice. Nei casi in cui la domanda di rilocalizzazione sia stata presentata in data anteriore alla scadenza della rata di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 13 aprile 2000, n. 125 qualora sia stata richiesta la rinegoziazione prevista dall'Art. 3-quinquies della legge n. 13 luglio 1999, n. 226, l'estinzione copre il valore complessivo della rinegoziazione. 2. L'importo dovuto verra' erogato con valuta pari alla data di presentazione alla banca della domanda di estinzione. Qualora la domanda di estinzione sia precedente alla data della delibera di concessione delle agevolazioni sul finanziamento ai sensi della legge n. 228/1997, sara' riconosciuta una valuta pari a quest'ultima data. 3. Qualora l'intervento di riilocalizzazione riguardi porzioni degli insediamenti, l'estinzione del finanziamento ai sensi della legge n. 35/1995 sara' effettuata limitatamente alla quota della somma erogata finalizzala al ripristino di tali porzioni. 4. Inoltre, qualora la ricostruzione progettata oggetto del finanziamento agevolato ai sensi della legge n. 35/1995 risulti incompleta per cause non imputabili alla volonta' del beneficiario, non si ritiene necessaria l'acquisizione della documentazione di spesa per l'importo eccedente l'ammontare del finanziamento. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Torino, 11 giugno 2001 GHIGO