Regolamento  per  l'acquisto  di materiali ed attrezzature d'ufficio,
ivi  comprese  quelle  informatiche,  libri,  riviste e pubblicazioni
anche  su  supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a
banche  dati on-line, per le esigenze dell'azienda dei parchi e delle
foreste regionali.

                               Art. 1.
 Spese della direzione azienda dei parchi e delle foreste regionali
    1. Le  spese  dirette che la direzione azienda dei parchi e delle
foreste  regionali sostiene ai sensi dell'Art. 8, commi 52 e 53 della
legge  regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti
disposizioni.
    2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 per l'acquisto di:
      a) materiali  ed  attrezzature d'ufficio, quali apparecchiature
ed  attrezzature  informatiche  varie (hardware e software), personal
computer  portatile,  scanner,  plotter,  stampanti  anche a colori e
materiali  accessori  e  ausiliari,  di ricambio e di consumo nonche'
prestazioni di installazione;
      b) materiali ed attrezzature d'ufficio quali apparecchiature ed
attrezzature  ottiche  ed  elettroniche  per  la  registrazione  e la
riproduzione   di   suoni   ed   immagini   (macchine   fotografiche,
video-registratori,  fotocamere e videocamere, altoparlanti, impianti
di   amplificazione,   di   diffusione  sonora  e  di  registrazione,
proiettori  e  videoproiettori);  macchine  da  calcolo; fornitura di
pannelli  e  lavagne  luminose;  materiali  di  ricambio, di consumo,
ausiliario e accessorio nonche' prestazioni di installazione;
      c) libri,  riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo
o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di
lavoro,  anche  su  supporto  informatico,  ivi  compreso l'accesso a
pagamento a banche dati on-line e quotidiani;
      d) materiali  e attrezzature d'ufficio, il cui acquisto risulti
urgente ed indifferibile;
    3. Le  spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle
disponibilita' di bilancio.
                               Art. 2.
                          Limiti di importo
    1.  L'importo  di  ogni  singola  spesa da eseguirsi ai sensi del
presente  regolamento non puo' superare L. 10.000.000 (euro 5.164,57)
al netto di ogni onere fiscale.
    2.  Non  e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal
quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal
comma 1.
                               Art. 3.
               Competenze per l'esecuzione delle spese
    1. Il   direttore   regionale,  su  richiesta  dei  direttori  di
servizio,  dispone  le  spese  di  cui all'articolo 1, incaricando il
dipendente  di  cui  all'Art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale
26 febbraio  2001,  n.  4,  nella  veste  di funzionario delegato, di
provvedere alla relativa esecuzione.
                               Art. 4.
                 Modalita' di esecuzione delle spese
    1. Salvo  quanto  e'  disposto  dall'articolo 5, per l'esecuzione
delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad
almeno tre soggetti.
    2. I   preventivi  di  cui  al  comma  precedente  contengono  la
descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo
regolano,  la  durata  del  rapporto  contrattuale,  le condizioni di
esecuzione,   le   penalita'  da  applicare  in  caso  di  ritardi  o
inadempienze   nonche'  ogni  altra  condizione  ritenuta  necessaria
dall'amministrazione.
    3. Nella  richiesta  di  preventivi od offerte, in relazione alla
natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta,
avendo  riguardo  al  prezzo,  ai requisiti tecnico-qualitativi della
fornitura, alle condizioni di esecuzione.
    4. Fra  i  preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto
piu' conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.
    5. I  preventivi  e  le  offerte  possono  effettuarsi  anche via
telefax e sono conservati gli atti.
                               Art. 5.
                Ricorso ad un determinato contraente
    1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:
      a) nei  casi  di  unicita',  specificita'  o  di  urgenza delle
forniture;
      b) quando,  successivamente  alla  richiesta  di  preventivi ad
almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta;
      c) qualora  la spesa non superi l'importo di L. 5.000.000 (euro
2.582,28) al netto di ogni onere fiscale;
      d) quando  il  costo  del bene da acquisire sia fissato in modo
univoco dal mercato;
      e) per  l'affidamento  di forniture destinate al completamento,
al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il
ricorso  ad  altri  fornitori  obblighi  ad  acquistare  materiale di
tipologia,  anche  tecnica,  differente  il  cui  impiego  o  la  cui
manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita';
      f) per  l'affidamento,  alle  stesse condizioni di contratti in
corso  con  l'amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario.
    2. Ai  fini  del  presente  articolo  e'  richiesto  il parere di
congruita'   espresso,  a  seconda  della  fornitura  richiesta,  dal
direttore  del  servizio  competente per materia ai sensi della legge
regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e
del decreto del presidente della giunta regionale n. 085/Pres. del 20
marzo 1988.
                               Art. 6.
                        Ordinazione dei beni
    1. L'ordinazione dei beni e' effettuata dal funzionario delegato,
su  disposizione  del  direttore  regionale,  mediante lettera, buono
d'ordine  altro  atto  idoneo  secondo  gli  usi della corrispondenza
commerciale.
    2.  L'ordinazione  dei  beni,  contenente  gli  elementi  di  cui
all'Art.  4,  comma 2,  e'  redatta  in  duplice copia, di cui una e'
trattenuta  dal  soggetto  contraente  e  l'altra,  sottoscritta  per
accettazione, e' restituita all'amministrazione.
                               Art. 7.
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese
    1.  La  liquidazione  delle  spese  e' effettuata dal funzionario
delegato,  previa  presentazione  di  fatture  o note di addebito che
dovranno  essere  munite  dell'attestazione  della  regolarita' della
fornitura  da  parte  del  direttore regionale oppure del funzionario
delegato.
    2. Il  pagamento  e'  disposto a mezzo di ordinativi di pagamento
emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate
al funzionario delegato.
    3. Per  il  pagamento  relativo a provviste di minute e di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
    4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle
somme  erogate  sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in
materia.
                               Art. 8.
                      Gestione dei beni mobili
    1. Al vice consegnatario della direzione regionale e' affidata la
gestione  dei  beni  di  cui  all'Art. 1, secondo le norme vigenti in
materia.
                               Art. 9.
                               Rinvio
    1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto
applicabili,   le   disposizioni   di  legge  e  del  regolamento  di
contabilita' dello Stato.

                              ANTONIONE