Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali. Art. 1. Spese della direzione azienda dei parchi e delle foreste regionali 1. Le spese dirette che la direzione azienda dei parchi e delle foreste regionali sostiene ai sensi dell'Art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni. 2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 per l'acquisto di: a) materiali ed attrezzature d'ufficio, quali apparecchiature ed attrezzature informatiche varie (hardware e software), personal computer portatile, scanner, plotter, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo nonche' prestazioni di installazione; b) materiali ed attrezzature d'ufficio quali apparecchiature ed attrezzature ottiche ed elettroniche per la registrazione e la riproduzione di suoni ed immagini (macchine fotografiche, video-registratori, fotocamere e videocamere, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, proiettori e videoproiettori); macchine da calcolo; fornitura di pannelli e lavagne luminose; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonche' prestazioni di installazione; c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani; d) materiali e attrezzature d'ufficio, il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile; 3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilita' di bilancio. Art. 2. Limiti di importo 1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non puo' superare L. 10.000.000 (euro 5.164,57) al netto di ogni onere fiscale. 2. Non e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1. Art. 3. Competenze per l'esecuzione delle spese 1. Il direttore regionale, su richiesta dei direttori di servizio, dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'Art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione. Art. 4. Modalita' di esecuzione delle spese 1. Salvo quanto e' disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti. 2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalita' da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonche' ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione. 3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione. 4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto piu' conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3. 5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati gli atti. Art. 5. Ricorso ad un determinato contraente 1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente: a) nei casi di unicita', specificita' o di urgenza delle forniture; b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta; c) qualora la spesa non superi l'importo di L. 5.000.000 (euro 2.582,28) al netto di ogni onere fiscale; d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato; e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita'; f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario. 2. Ai fini del presente articolo e' richiesto il parere di congruita' espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del presidente della giunta regionale n. 085/Pres. del 20 marzo 1988. Art. 6. Ordinazione dei beni 1. L'ordinazione dei beni e' effettuata dal funzionario delegato, su disposizione del direttore regionale, mediante lettera, buono d'ordine altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale. 2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'Art. 4, comma 2, e' redatta in duplice copia, di cui una e' trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, e' restituita all'amministrazione. Art. 7. Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese 1. La liquidazione delle spese e' effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarita' della fornitura da parte del direttore regionale oppure del funzionario delegato. 2. Il pagamento e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato. 3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato puo' effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2. 4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. Art. 8. Gestione dei beni mobili 1. Al vice consegnatario della direzione regionale e' affidata la gestione dei beni di cui all'Art. 1, secondo le norme vigenti in materia. Art. 9. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilita' dello Stato. ANTONIONE