Art. 10.
                      Commissioni esaininatrici
    1. Le  commissioni  esaminatrici  sono  nominate  con decreto del
direttore generale della direzione generale II, competente in materia
di reclutamento del personale e possono svolgere anche le funzioni di
preselezione tamento nei casi previsti dall'art. 7, comma 1.
    2. Con il provvedimento di cui al comma 1, sono altresi' nominati
due  supplenti  per ogni commissione esaminatrice; i supplenti devono
essere in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per
i  membri effettivi e partecipano alle sedute delle commissioni senza
diritto  di  voto; tale diritto viene esercitato solo nell'ipotesi di
assenza o impedimento di uno degli effettivi che viene sostituito, su
indicazione del presidente della commissione, dal supplente.
    3. Le  funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
dipendente  regionale di categoria non inferiore alla categoria C. In
caso  di assenza del segretario in una seduta di svolgimento di prove
concorsuali,  lo  stesso e' sostituito da uno dei membri supplenti su
indicazione del presidente.
    4. Alle  commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per
gli  esami  di  lingua  straniera  e  per  materie  speciali. La loro
partecipazione    ai    lavori   della   commissione   e'   richiesta
obbligatoriamente  solo  durante  lo svolgimento delle prove di esame
nelle  materie  di  loro  competenza.  Ai  medesimi e' corrisposto un
compenso   commisurato   alle   prestazioni  effettuate,  secondo  le
indicazioni dell'art. 4, comma 5 della Legge Regionale n. 10/1994.
    5.  La composizione delle commissioni esaminatrici e' determinata
in  conformita'  delle  disposizioni  di  cui  all'Art.  36, comma 3,
lettera   e),  del  decreto  legislativo  n.  29/1993,  e  successive
modifiche ed integrazioni.