Art. 10. Commissioni esaininatrici 1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del direttore generale della direzione generale II, competente in materia di reclutamento del personale e possono svolgere anche le funzioni di preselezione tamento nei casi previsti dall'art. 7, comma 1. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, sono altresi' nominati due supplenti per ogni commissione esaminatrice; i supplenti devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i membri effettivi e partecipano alle sedute delle commissioni senza diritto di voto; tale diritto viene esercitato solo nell'ipotesi di assenza o impedimento di uno degli effettivi che viene sostituito, su indicazione del presidente della commissione, dal supplente. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla categoria C. In caso di assenza del segretario in una seduta di svolgimento di prove concorsuali, lo stesso e' sostituito da uno dei membri supplenti su indicazione del presidente. 4. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali. La loro partecipazione ai lavori della commissione e' richiesta obbligatoriamente solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di loro competenza. Ai medesimi e' corrisposto un compenso commisurato alle prestazioni effettuate, secondo le indicazioni dell'art. 4, comma 5 della Legge Regionale n. 10/1994. 5. La composizione delle commissioni esaminatrici e' determinata in conformita' delle disposizioni di cui all'Art. 36, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche ed integrazioni.