Art. 11. Termine per la conclusione dei lavori delle commissioni 1. La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce, in relazione al numero dei candidati e alla tipologia di selezione, il termine per la conclusione dei propri lavori; (il termine stesso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise); 2. I lavori della commissione devono comunque concludersi entro: a) sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o pratiche in caso di selezione per titoli ed esami o per soli esami; b) sei mesi dalla data della prima prova selettiva dopo la conclusione del corso di formazione nel caso di corso-concorso. 3. L'inosservanza dei termini deve essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al direttore generale della II direzione competente in materia di reclutamento del personale.