Art. 11.
       Termine per la conclusione dei lavori delle commissioni
    1. La  commissione  esaminatrice nella prima riunione stabilisce,
in  relazione  al numero dei candidati e alla tipologia di selezione,
il  termine  per la conclusione dei propri lavori; (il termine stesso
e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise);
    2. I lavori della commissione devono comunque concludersi entro:
      a)  sei  mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o
pratiche in caso di selezione per titoli ed esami o per soli esami;
      b) sei  mesi  dalla  data  della  prima prova selettiva dopo la
conclusione del corso di formazione nel caso di corso-concorso.
    3. L'inosservanza    dei   termini   deve   essere   giustificata
collegialmente  dalla commissione esaminatrice con motivata relazione
da  inoltrare  al direttore generale della II direzione competente in
materia di reclutamento del personale.