Art. 12.
             Adempimenti della commissione esaminatrice
    1. I  componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei
partecipanti,  sottoscrivono  la  dichiarazione  che  non  sussistono
situazioni  di  incompatibilita'  tra essi ed i concorrenti, ai sensi
degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
    2. La  commissione,  con la presenza di tutti i suoi membri e del
segretario,  procede  all'esame  e  alla valutazione dei titoli, agli
adempimenti  relativi  all'effettuazione  delle  prove  e a tutti gli
adempimenti previsti dal presente regolamento.
    3. La  commissione  delibera  a maggioranza di voti palesi, salvo
quanto previsto dall'Art. 21, comma 2. Non e' ammessa l'astensione.
    4. Il  segretario  redige  il processo verbale di tutte le sedute
della  commissione esaminatrice, delle operazioni concorsuali e delle
decisioni   prese   dalla   commissione.   Il   verbale  deve  essere
sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.
    5. Dai   verbali   devono   risultare  i  criteri  prefissati  in
conforniita'  al  bando  per  l'attribuzione dei punteggi relativi ai
titoli  e  ai  curricula,  i  punti attribuiti in concreto ai singoli
titoli, il punteggio globale motivato attribuito ai curricula, i voti
dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli
idonei.
    6. Ogni  commissario  ha  diritto  di  far  iscrivere  a verbale,
controfirmandole,  le proprie osservazioni, ma e' tenuto a firmare il
verbale.
    7. In  caso di persistente rifiuto, il presidente ne da' atto nel
processo  verbale, che trasmette immediatamente al direttore generale
della   II  direzione  competente  in  materia  di  reclutamento  del
personale.  In tal caso sono fatte salve le operazioni gia' eseguite,
previa ricognizione da pate della commissione.
    8. Il   commissario   inadempiente   e'   escluso   da  qualunque
commissione  di  selezione  regionale  per un periodo non inferiore a
cinque   anni;  e'  comunque  fatta  salva  l'eventuale  segnalazione
all'autorita' giudiziaria del comportamento omissivo del commissario.