Art. 12. Adempimenti della commissione esaminatrice 1. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 2. La commissione, con la presenza di tutti i suoi membri e del segretario, procede all'esame e alla valutazione dei titoli, agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento. 3. La commissione delibera a maggioranza di voti palesi, salvo quanto previsto dall'Art. 21, comma 2. Non e' ammessa l'astensione. 4. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della commissione esaminatrice, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla commissione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso. 5. Dai verbali devono risultare i criteri prefissati in conforniita' al bando per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e ai curricula, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, il punteggio globale motivato attribuito ai curricula, i voti dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei. 6. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie osservazioni, ma e' tenuto a firmare il verbale. 7. In caso di persistente rifiuto, il presidente ne da' atto nel processo verbale, che trasmette immediatamente al direttore generale della II direzione competente in materia di reclutamento del personale. In tal caso sono fatte salve le operazioni gia' eseguite, previa ricognizione da pate della commissione. 8. Il commissario inadempiente e' escluso da qualunque commissione di selezione regionale per un periodo non inferiore a cinque anni; e' comunque fatta salva l'eventuale segnalazione all'autorita' giudiziaria del comportamento omissivo del commissario.