Art. 15.
                 Determinazione delle prove scritte
    1. La  determinazione  delle  prove  scritte  e' effettuata dalla
commissione mediante la predisposizione di almeno una terna di temi o
di  gruppi  di  quesiti,  ovvero  di  gruppi di test, ovvero di prove
teorico-pratiche.  Ciascun testo viene numerato e chiuso in una busta
sigillata  priva  di  segni di riconoscimento e firmata esteriormente
sui  lembi  di  chiusura  dai  componenti  della  commissione  e  dal
segretario.
    2. La  predisposizione  delle  prove  scritte e' effettuata senza
soluzione   temporale  di  continuita'  prima  dell'inizio  del  loro
svolgimento; sono fatte salve eventuali deroghe strettamente connesse
all'adozione  di  sistemi  automatizzati di valutazione delle prove o
allo  svolgimento  di  selezioni  il  cui numero di candidati risulti
superiore a cinquecento.
La   commissione   deve   in   ogni  caso  adottare  metodologie  che
garantiscano la segretezza delle prove medesime.