Art. 15. Determinazione delle prove scritte 1. La determinazione delle prove scritte e' effettuata dalla commissione mediante la predisposizione di almeno una terna di temi o di gruppi di quesiti, ovvero di gruppi di test, ovvero di prove teorico-pratiche. Ciascun testo viene numerato e chiuso in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento e firmata esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario. 2. La predisposizione delle prove scritte e' effettuata senza soluzione temporale di continuita' prima dell'inizio del loro svolgimento; sono fatte salve eventuali deroghe strettamente connesse all'adozione di sistemi automatizzati di valutazione delle prove o allo svolgimento di selezioni il cui numero di candidati risulti superiore a cinquecento. La commissione deve in ogni caso adottare metodologie che garantiscano la segretezza delle prove medesime.