Art. 16.
Comportamento  dei  candidati  durante  lo  svolgimento  delle  prove
                               scritte
    1. Per  essere  ammessi  a sostenere le prove scritte i candidati
devono essere muniti di un documento di riconosciniento.
    2. Durante  le  prove  scritte  non  e'  permesso ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione  con  altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i membri della commissione esaminatrice.
    3. I  lavori  devono  essere  scritti  esclusivamente,  a pena di
nullita',  su materiale fornito dalla commissione esaminatrice, anche
in fotocopia.
    4. I  candidati  non possono tenere appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni   di  qualunque  specie.  Possono  consultare  soltanto
dizionari e testi autorizzati dalla commissione.
    5. Il  candidato che abbia copiato in tutto o in parte prevalente
lo svolgimento del tema, e' escluso dalla selezione.
    6. La  commissione  esaminatrice e gli incaricati della vigilanza
curano  l'osservanza  delle disposizioni di cui al presente articolo;
la  commissione, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al
presente  articolo ha facolta' di adottare i provvedimenti necessari.
A  tale  scopo,  almeno  due membri della commissione devono trovarsi
nella  sede  degli  esami. La mancata esclusione all'atto della prova
non  preclude  che  l'esclusione  sia disposta in sede di valutazione
delle prove medesime.