Art. 17. Svolgimento delle prove scritte 1. Ammessi i candidati nei locali d'esame la commissione, alla presenza degli stessi, invita uno di questi a scegliere una delle buste contenenti le prove. Constata quindi l'integrita' dei sigilli, alla presenza dei candidati viene aperta la busta prescelta contenente la prova d'esame, che viene comunicata ai candidati stessi. 2. La durata e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla commissione. 3. Per ogni prova scritta sono consegnate a ciascun candidato due buste di cui una grande e una piccola, contenente un foglietto bianco. Il candidato, eseguita la prova, introduce l'elaborato nella busta grande senza apporvi sottoscrizione o altro segno di riconoscimento, quindi scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al membro della commissione addetto al ritiro delle buste, il quale appone la sua firma sul lembo di chiusura della busta stessa. 4. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati da almeno due membri della commissione presenti al momento della chiusura e dal segretario. 5. I plichi, tenuti in custodia dal segretario o dal presidente della commissione, sono aperti nella seduta destinata alla valutazione degli elaborati. Un membro della commissione appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi e' acclusa. Tale numero e' riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle valutazioni sui singoli elaborati. Si procede quindi all'apertura delle buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati. Quest'ultima operazione deve avvenire solo dopo che per tutti gli elaborati siano state espresse le votazioni. 6. Le procedure del presente articolo possono subire opportune modifiche, ferme restando le garanzie di segretezza e imparzialita', a seguito della eventuale adozione di sistemi automatizzati per lo svolgimento delle prove. 7. Per le prove preselettive, prove scritte e prove tecnico-pratiche, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 19, commi 3 e 4.