Art. 17.
                   Svolgimento delle prove scritte
    1. Ammessi  i  candidati  nei locali d'esame la commissione, alla
presenza  degli  stessi,  invita  uno di questi a scegliere una delle
buste  contenenti le prove. Constata quindi l'integrita' dei sigilli,
alla   presenza   dei  candidati  viene  aperta  la  busta  prescelta
contenente  la  prova  d'esame,  che  viene  comunicata  ai candidati
stessi.
    2. La  durata  e la disciplina delle singole prove sono stabilite
dalla commissione.
    3. Per ogni prova scritta sono consegnate a ciascun candidato due
buste  di  cui  una  grande  e  una  piccola, contenente un foglietto
bianco.  Il candidato, eseguita la prova, introduce l'elaborato nella
busta   grande   senza   apporvi  sottoscrizione  o  altro  segno  di
riconoscimento, quindi scrive il proprio nome e cognome, la data e il
luogo  di  nascita  nel  foglietto  bianco  e  lo  chiude nella busta
piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude
e consegna al membro della commissione addetto al ritiro delle buste,
il  quale  appone  la  sua  firma  sul  lembo di chiusura della busta
stessa.
    4. Al  termine  della  prova  tutte  le buste vengono raccolte in
plichi  che,  debitamente  sigillati,  vengono  firmati da almeno due
membri  della  commissione  presenti  al momento della chiusura e dal
segretario.
    5. I  plichi,  tenuti in custodia dal segretario o dal presidente
della   commissione,   sono   aperti   nella  seduta  destinata  alla
valutazione  degli  elaborati.  Un membro della commissione appone su
ciascuna  delle  buste  contenenti  gli  elaborati,  man  mano che si
procede  alla loro apertura, un numero progressivo che viene ripetuto
sull'elaborato  e  sulla busta piccola che vi e' acclusa. Tale numero
e'  riprodotto  su  apposito  elenco destinato alla registrazione del
risultato  delle valutazioni sui singoli elaborati. Si procede quindi
all'apertura  delle  buste piccole e alla conseguente identificazione
degli  autori  degli elaborati. Quest'ultima operazione deve avvenire
solo  dopo  che  per  tutti  gli  elaborati  siano  state espresse le
votazioni.
    6. Le  procedure  del  presente articolo possono subire opportune
modifiche,  ferme restando le garanzie di segretezza e imparzialita',
a  seguito  della  eventuale adozione di sistemi automatizzati per lo
svolgimento delle prove.
    7. Per   le   prove   preselettive,   prove   scritte   e   prove
tecnico-pratiche,  non  trova  applicazione quanto previsto dall'art.
19, commi 3 e 4.