Art. 18.
            Comunicazione dell'esito delle prove scritte
    1. La   commissione   esaminatrice,  dopo  la  valutazione  degli
elaborati e l'attribuzione dei punteggi, comunica agli interessati la
loro  ammissione  o  non  ammissione  alla prova orale e il punteggio
riportato in ciascuna delle prove scritte.