Art. 19.
                    Svolgimento delle prove orali
    1. La  commissione decide le modalita' di svolgimento delle prove
orali,  i  quesiti  da  porre  a  ciascun  candidato sono determinati
immediatamente prima dell'inizio della prova o contestualmente al suo
svolgimento.
    2. Le  prove  orali sono pubbliche; l'accesso ai locali in cui si
svolgono  e'  consentito  secondo  modalita'  definite dal presidente
della commissione.
    3. I  candidati  ammessi  a sostenere la prova orale, che fossero
impossibilitati  a  sostenerla  alla  data  stabilita per infortunio,
malattia,  parto  o  altra  causa  di  forza maggiore, dovranno darne
tempestiva    comunicazione    al    presidente   della   commissione
esaminatrice,  pena  la  esclusione  dalla  selezione,  entro la data
stabilita   per   lo   svolgimento   della  prova,  recapitando  alla
commissione  medesima  idonea  documentazione  probatoria entro i tre
giorni   successivi   a   quello   della   comunicazione  stessa.  La
commissione,  valutata  la  documentazione,  ove ritenga giustificata
l'assenza  alla  prova, puo' disporre a suo insindacabile giudizio in
relazione  alle  esigenze  organizzative della selezione, di invitare
gli  interessati a sostenere il colloquio in data successiva, purche'
non oltre dieci giorni dalla prima convocazione.
    4. Le   donne  che  hanno  partorito  o  subito  interruzioni  di
gravidanza  nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale
o  nella  settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la
prova  in  una  data  diversa.  La  proroga  e' concessa su richiesta
dell'interessata  da comunicare al presidente della commissione, pena
la  perdita  di  tale diritto, entro e non oltre il giorno successivo
alla  data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto
della certificazione medica rilasciata dalla azienda sanitaria locale
competente per territorio, da presentare alla commissione entro i tre
giorni  successivi  a  quello della richiesta. La richiesta di rinvio
della prova puo' essere presentata anche dalle candidate gestanti che
si  trovino  nella  settimana che precede la data presunta del parto,
previa  presentazione  di  specifica  certificazione  rilasciata  dal
medico  specialista. Il periodo di proroga non puo' essere superiore,
in  nessun caso, alle cinque settimane, a decorrere dal parto o dalla
interruzione di gravidanza.
    5. La commissione esaminatrice puo' disporre in qualunque momento
visita   medica  fiscale  nei  confronti  dei  candidati  di  cui  ai
precedenti commi.
    6. Terminata la prova di ciascun candidato, la commissione decide
il punteggio della prova secondo le modalita' indicate nel successivo
art. 21.
    7. Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova orale, la
commissione  esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,  e' affisso nel medesimo giorno alla porta dei locali in
cui si e' svolta la prova orale o in altro idoneo spazio.