Art. 19. Svolgimento delle prove orali 1. La commissione decide le modalita' di svolgimento delle prove orali, i quesiti da porre a ciascun candidato sono determinati immediatamente prima dell'inizio della prova o contestualmente al suo svolgimento. 2. Le prove orali sono pubbliche; l'accesso ai locali in cui si svolgono e' consentito secondo modalita' definite dal presidente della commissione. 3. I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena la esclusione dalla selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla commissione medesima idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione stessa. La commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, puo' disporre a suo insindacabile giudizio in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare gli interessati a sostenere il colloquio in data successiva, purche' non oltre dieci giorni dalla prima convocazione. 4. Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa. La proroga e' concessa su richiesta dell'interessata da comunicare al presidente della commissione, pena la perdita di tale diritto, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, da presentare alla commissione entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La richiesta di rinvio della prova puo' essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovino nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dal medico specialista. Il periodo di proroga non puo' essere superiore, in nessun caso, alle cinque settimane, a decorrere dal parto o dalla interruzione di gravidanza. 5. La commissione esaminatrice puo' disporre in qualunque momento visita medica fiscale nei confronti dei candidati di cui ai precedenti commi. 6. Terminata la prova di ciascun candidato, la commissione decide il punteggio della prova secondo le modalita' indicate nel successivo art. 21. 7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno alla porta dei locali in cui si e' svolta la prova orale o in altro idoneo spazio.