Art. 2.
        Modalita' di accesso dall'esterno al ruolo regionale
    1. Per  le  categorie  fino  alla  D  l'accesso al ruolo ha luogo
mediante:
      a) selezione per esami;
      b) selezione per titoli ed esame/i;
      c) corso-concorso;
      c) ricorso   al   collocamento,  per  i  profili  professionali
collocati nelle categorie A e B, ai sensi della normativa vigente.
    2. Per  laccesso alla qualifica dirigenziale si applica l'art. 19
della Legge Regionale n. 7/1997.
    3. Il  bando di selezione dovra' prevedere la conoscenza dell'uso
delle  apparecchiature  e applicazioni informatiche piu' diffuse e di
almeno   n.   1  lingua  straniera.  Tale  conoscenza  dovra'  essere
rapportata alla categoria professionale messa a concorso.
    4. L'assunzione  nel  ruolo  della  Regione puo' avvenire sia con
rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale.
    5. Le  procedure di selezione sono indette con determinazione del
direttore  generale  della  II  direzione  competente  in  materia di
reclutamento  di  personale  e  devono svolgersi con modalita' che ne
garantiscano  l'imparzialita',  la tempestivita', l'economicita' e la
celerita'  di  espletamento ricorrendo, se necessario, all'ausilio di
sistemi automatizzati.
    6. Le  procedure  di  reclutamento  devono  essere  pubblicizzate
mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
I  bandi  di  concorso  sono  pubblicati  per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    7. L'amministrazione Regionale utilizza, nel rispetto della Legge
31  dicembre  1996  n.  675,  i  dati personali dei candidati ai fini
dell'ammissione  o  dell'esclusione dalle prove selettive, nonche' ai
fini  dell'espletamento  di tutte le operazioni inerenti le procedure
di reclutamento del personale.