Art. 2. Modalita' di accesso dall'esterno al ruolo regionale 1. Per le categorie fino alla D l'accesso al ruolo ha luogo mediante: a) selezione per esami; b) selezione per titoli ed esame/i; c) corso-concorso; c) ricorso al collocamento, per i profili professionali collocati nelle categorie A e B, ai sensi della normativa vigente. 2. Per laccesso alla qualifica dirigenziale si applica l'art. 19 della Legge Regionale n. 7/1997. 3. Il bando di selezione dovra' prevedere la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno n. 1 lingua straniera. Tale conoscenza dovra' essere rapportata alla categoria professionale messa a concorso. 4. L'assunzione nel ruolo della Regione puo' avvenire sia con rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale. 5. Le procedure di selezione sono indette con determinazione del direttore generale della II direzione competente in materia di reclutamento di personale e devono svolgersi con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', la tempestivita', l'economicita' e la celerita' di espletamento ricorrendo, se necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati. 6. Le procedure di reclutamento devono essere pubblicizzate mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. I bandi di concorso sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7. L'amministrazione Regionale utilizza, nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati personali dei candidati ai fini dell'ammissione o dell'esclusione dalle prove selettive, nonche' ai fini dell'espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di reclutamento del personale.