Art. 22. Formulazione graduatoria 1. La commissione giudicatrice formula la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine della valutazione complessiva riportata da ciascun concorrente nelle prove previste dal bando. 2. La graduatoria definitiva di merito con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste per legge e' approvata con provvedimento del Direttore Generale della II direzione competente in materia di reclutamento del personale. Essa sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. 3. La graduatoria del concorso rimane efficace e puo' essere utilizzata nei limiti di tempo stabiliti per legge.