Art. 22.
                      Formulazione graduatoria
    1. La  commissione  giudicatrice formula la graduatoria di merito
dei   candidati   secondo   l'ordine  della  valutazione  complessiva
riportata da ciascun concorrente nelle prove previste dal bando.
    2. La  graduatoria  definitiva  di  merito  con  l'osservanza,  a
parita'  di  punti,  delle preferenze previste per legge e' approvata
con   provvedimento   del   Direttore  Generale  della  II  direzione
competente  in  materia  di  reclutamento  del  personale. Essa sara'
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
    3. La  graduatoria  del  concorso  rimane  efficace e puo' essere
utilizzata nei limiti di tempo stabiliti per legge.