Art. 23.
              Accertamento dei requisiti per l'accesso
    1. Entro  il  termine prescritto dalle disposizioni del contratto
collettivo di lavoro per la presentazione dei documenti o prima della
sottoscrizione  del  contratto  individuale  di  lavoro,  i vincitori
nonche'  i  candidati  utilmente  collocati  nelle  graduatorie delle
selezioni   possono   essere   invitati  dalla  competente  struttura
regionale  a  confermare le dichiarazioni sostitutive di cui all'art.
9.
    2. Le  dichiarazioni  sostitutive di cui al comma 1, ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 ottobre 1998, n. 403,
devono  essere confermate qualora le stesse costituiscano atti la cui
validita'  temporale  e'  scaduta al momento della sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
    3. Le  dichiarazioni  sostitutive di cui al comma 1 devono essere
nuovamente  confermate  quando  i  requisiti in esse contenuti devono
essere  posseduti  dai  candidati  sia al momento della presentazione
della domanda che al momento dell'assunzione.
    4. Di  norma  entro  il termine prescritto dalle disposizioni del
contratto  collettivo  di lavoro per la presentazione dei documenti o
entro  i  sei  mesi  successivi  alla  sottoscrizione  del  contratto
individuale  di lavoro, l'amministrazione regionale procede ad idonei
controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive.
    5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 26 della legge n.
15/1968,  qualora  dal  controllo  di  cui  al  comma 4 emerga la non
veridicita'  del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.