Art. 23. Accertamento dei requisiti per l'accesso 1. Entro il termine prescritto dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro per la presentazione dei documenti o prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori nonche' i candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle selezioni possono essere invitati dalla competente struttura regionale a confermare le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 9. 2. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, devono essere confermate qualora le stesse costituiscano atti la cui validita' temporale e' scaduta al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 3. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 devono essere nuovamente confermate quando i requisiti in esse contenuti devono essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell'assunzione. 4. Di norma entro il termine prescritto dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro per la presentazione dei documenti o entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'amministrazione regionale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968, qualora dal controllo di cui al comma 4 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.