Art. 24. Sede di servizio 1. L'assegnazione della sede di servizio ai vincitori della selezione puo' essere effettuata previo colloquio attitudinale degli interessati, 2. Qualora le sedi lavorative dei posti messi a concorso siano ubicate in localita' territoriali diverse, e' consentita ai vincitori, secondo l'ordine di graduatoria, la scelta della sede. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di utilizzo della graduatoria.