Art. 24.
                          Sede di servizio
    1. L'assegnazione  della  sede  di  servizio  ai  vincitori della
selezione  puo' essere effettuata previo colloquio attitudinale degli
interessati,
    2. Qualora  le  sedi  lavorative dei posti messi a concorso siano
ubicate   in   localita'   territoriali  diverse,  e'  consentita  ai
vincitori, secondo l'ordine di graduatoria, la scelta della sede.
    3. Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche nel
caso di utilizzo della graduatoria.