Art. 3. Modalita' di assunzione a tempo determinato Procedure particolari 1. L'Amministrazione Regionale ricorre alla stipula dei contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nei casi previsti dall'art. 7, comma 1 del contratto integrativo del C.C.N.L. del 1 aprile 1999, in seguito denominato: "code contrattuali". 2. Le selezioni del personale da reclutare a tempo determinato, nei casi previsti dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro, sono effettuate applicando i principi di cui agli articoli 36 e 36/bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. 3. L'assunzione puo' avvenire sia con rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale. 4. Le procedure di selezione sono indette con decreto del direttore generale della II direzione competente in materia di reclutamento di personale e devono svolgersi con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', la tempestivita', l'economicita' la celerita' di espletamento ricorrendo, se necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati. 5. L'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente nonche' del contratto collettivo di lavoro, puo' ricorrere alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, di lavoro a distanza e di contratti di formazione e lavoro.