Art. 3.
  Modalita' di assunzione a tempo determinato Procedure particolari
    1. L'Amministrazione Regionale ricorre alla stipula dei contratti
individuali  per  l'assunzione  di  personale a tempo determinato nei
casi  previsti  dall'art.  7,  comma  1 del contratto integrativo del
C.C.N.L.   del   1   aprile   1999,   in  seguito  denominato:  "code
contrattuali".
    2. Le  selezioni  del personale da reclutare a tempo determinato,
nei  casi  previsti  dalle  disposizioni  del contratto collettivo di
lavoro, sono effettuate applicando i principi di cui agli articoli 36
e  36/bis  del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive
modifiche ed integrazioni.
    3. L'assunzione  puo' avvenire sia con rapporto di lavoro a tempo
pieno che a tempo parziale.
    4. Le  procedure  di  selezione  sono  indette  con  decreto  del
direttore  generale  della  II  direzione  competente  in  materia di
reclutamento  di  personale  e  devono svolgersi con modalita' che ne
garantiscano  l'imparzialita',  la  tempestivita',  l'economicita' la
celerita'  di  espletamento ricorrendo, se necessario, all'ausilio di
sistemi automatizzati.
    5. L'amministrazione,   nel   rispetto  della  normativa  vigente
nonche'  del  contratto  collettivo  di  lavoro,  puo' ricorrere alla
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, di lavoro a distanza e
di contratti di formazione e lavoro.