Art. 4.
                         Selezione per esami
    1. Per  i profili professionali delle categorie inferiori alla D,
il bando di selezione puo' stabilire che la prova scritta consista in
appositi  test  e/o  quesiti da risolvere in un tempo predeterminato,
ovvero  in una prova pratica, tendenti ad accertare la preparazione e
la professionalita' dei candidati.
    2. Qualora  la prova si svolga sotto forma di test e' consentito,
con  le modalita' previste dalla normativa vigente, il ricorso ad una
ditta specializzata. I test devono essere predisposti, ove possibile,
con   modalita'  che  consentano  la  loro  valutazione  con  sistemi
automatizzati;  in  tal  caso  alla ditta puo' essere affidata, sulla
base  dei  criteri stabiliti dalla commissione di selezione, anche la
predisposizione degli elaborati e/o la valutazione dei test.
    3. Per  i  posti  di  categoria D, il bando puo' stabilire che la
prova  scritta consista, in alternativa ad elaborati scritti vertenti
sulle  materie  poste  a concorso, in una serie di test e/o quesiti a
risposta  sintetica.  Per  particolari professionalita' il bando puo'
stabilire  che  la  prova  orale  sia integrata o sostituita da prove
attitudinali  tendenti  ad  accertare le potenzialita' e le capacita'
dei  candidati  nell'espletamento delle attivita' che sono chiamati a
svolgere.