Art. 4. Selezione per esami 1. Per i profili professionali delle categorie inferiori alla D, il bando di selezione puo' stabilire che la prova scritta consista in appositi test e/o quesiti da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in una prova pratica, tendenti ad accertare la preparazione e la professionalita' dei candidati. 2. Qualora la prova si svolga sotto forma di test e' consentito, con le modalita' previste dalla normativa vigente, il ricorso ad una ditta specializzata. I test devono essere predisposti, ove possibile, con modalita' che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati; in tal caso alla ditta puo' essere affidata, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione di selezione, anche la predisposizione degli elaborati e/o la valutazione dei test. 3. Per i posti di categoria D, il bando puo' stabilire che la prova scritta consista, in alternativa ad elaborati scritti vertenti sulle materie poste a concorso, in una serie di test e/o quesiti a risposta sintetica. Per particolari professionalita' il bando puo' stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali tendenti ad accertare le potenzialita' e le capacita' dei candidati nell'espletamento delle attivita' che sono chiamati a svolgere.