Art. 5. Selezione per titoli ed esame/i 1. Nei casi in cui l'ammissione avvenga mediante selezione per titoli ed esame/i la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo la/le prova/e scritta/e e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima delle prove orali assieme al punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte. Il bando, qualora si renda necessario ridurre i tempi per preminenti esigenze di celerita' dell'azione amministrativa, puo' prevedere che la valutazione dei titoli venga effettuata prima dello svolgimento della prova orale per i soli candidati che sono stati ammessi alla prova stessa. 2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore ad un terzo; il bando indica i titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 3. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.