Art. 5.
                   Selezione per titoli ed esame/i
    1. Nei  casi  in  cui l'ammissione avvenga mediante selezione per
titoli  ed  esame/i  la valutazione dei titoli, previa individuazione
dei  criteri,  e' effettuata dopo la/le prova/e scritta/e e prima che
si  proceda alla correzione dei relativi elaborati. Gli esiti di tale
valutazione  sono  resi noti agli interessati prima delle prove orali
assieme  al  punteggio  riportato in ciascuna delle prove scritte. Il
bando,  qualora  si  renda  necessario ridurre i tempi per preminenti
esigenze  di celerita' dell'azione amministrativa, puo' prevedere che
la  valutazione  dei  titoli venga effettuata prima dello svolgimento
della  prova  orale  per i soli candidati che sono stati ammessi alla
prova stessa.
    2. Per   i   titoli  non  puo'  essere  attribuito  un  punteggio
complessivo   superiore  ad  un  terzo;  il  bando  indica  i  titoli
valutabili   e   il   punteggio   massimo  agli  stessi  attribuibile
singolarmente e per categorie di titoli.
    3. La  votazione  complessiva  e'  determinata  sommando  il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove di esame.