Art. 6. Corso-concorso 1. Il corso-concorso consiste in una preselezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce, in base alla categoria ed il profilo professionale relativi ai posti da ricoprire, le tipologie di selezione. Al termine del corso un'apposita commissione, nominata ai sensi del successivo art. 10, procede a seguito della valutazione delle prove previste dal bando alla predisposizione della graduatoria di merito per il conferimento dei posti. La funzione di docenza, espletata nell'ambito del corso di cui al comma precedente non costituisce motivo di incompatibilita' ai fini della composizione della commissione ai sensi della richiamata legge n. 10/1994. 2. Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere pari al numero dei posti messi a concorso maggiorati fino ad un massimo del 100%, e' stabilito dal bando di selezione.