Art. 6.
                           Corso-concorso
    1. Il  corso-concorso  consiste  in una preselezione di candidati
per  l'ammissione  ad  un corso con posti predeterminati, finalizzato
alla formazione specifica dei candidati stessi.
      Il  bando  definisce,  in  base  alla  categoria  ed il profilo
professionale  relativi  ai  posti  da  ricoprire,  le  tipologie  di
selezione.  Al termine del corso un'apposita commissione, nominata ai
sensi  del  successivo  art.  10, procede a seguito della valutazione
delle prove previste dal bando alla predisposizione della graduatoria
di merito per il conferimento dei posti.
      La  funzione di docenza, espletata nell'ambito del corso di cui
al  comma  precedente  non  costituisce motivo di incompatibilita' ai
fini  della  composizione della commissione ai sensi della richiamata
legge n. 10/1994.
    2. Il  numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere
pari  al  numero  dei  posti  messi  a concorso maggiorati fino ad un
massimo del 100%, e' stabilito dal bando di selezione.