Art. 7.
                         Prove preselettive
    1. L'Amministrazione  puo' predeterminare, indicandolo nel bando,
ai  fini  del  perseguimento  di obiettivi di snellimento e celerita'
delle  procedure,  il  numero  massimo di candidati da ammettere allo
svolgimento  delle  successive  prove  di  selezione.  A  tal fine si
procede  alla  preselezione  dei candidati mediante il ricorso a test
selettivi  e/o  a  prove  psico-attitudinali  ovvero ad altri sistemi
indicati  di volta in volta nel bando; la gestione della preselezione
puo'  essere  affidata  a  ditte specializzate, sulla base di criteri
stabiliti dalla commissione esaminatrice.
    2. Sono   ammessi   alla   preselezione  i  candidati  che  hanno
presentato domanda di partecipazione alla selezione nei termini e che
siano  in  possesso  dei  requisiti previsti dal bando. L'istruttoria
verra' effettuata dalla competente struttura dell'amministrazione.
    3. I  candidati  utilmente collocati nella graduatoria di merito,
in  base  alle  prove  selettive di cui al punto 1, sono ammessi alle
prove  di  selezione  previa comunicazione da parte della commissione
esaminatrici.