Art. 7. Prove preselettive 1. L'Amministrazione puo' predeterminare, indicandolo nel bando, ai fini del perseguimento di obiettivi di snellimento e celerita' delle procedure, il numero massimo di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione. A tal fine si procede alla preselezione dei candidati mediante il ricorso a test selettivi e/o a prove psico-attitudinali ovvero ad altri sistemi indicati di volta in volta nel bando; la gestione della preselezione puo' essere affidata a ditte specializzate, sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. 2. Sono ammessi alla preselezione i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione nei termini e che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando. L'istruttoria verra' effettuata dalla competente struttura dell'amministrazione. 3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alle prove selettive di cui al punto 1, sono ammessi alle prove di selezione previa comunicazione da parte della commissione esaminatrici.