Art. 8.
                 Categorie riservatarie e preferenze
    1. Nei bandi di selezione le riserve previste dalle vigenti leggi
in   favore  di  particolari  categorie  di  cittadini,  non  possono
complessivamente  superare  la  meta'  dei  posti messi a selezione e
comunque  nei  limiti  delle  quote  d'obbligo previste dalle vigenti
normative in materia.
    2. In materia di preferenze a parita' di merito si applica l'art.
5 del D.P.R. n. 693/1996 e successive modificazioni. Per le categorie
di  cittadini  che  nei concorsi hanno preferenza a parita' di titoli
sono applicate le normative vigenti.