Art. 8. Categorie riservatarie e preferenze 1. Nei bandi di selezione le riserve previste dalle vigenti leggi in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a selezione e comunque nei limiti delle quote d'obbligo previste dalle vigenti normative in materia. 2. In materia di preferenze a parita' di merito si applica l'art. 5 del D.P.R. n. 693/1996 e successive modificazioni. Per le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parita' di titoli sono applicate le normative vigenti.