Art. 9. Domanda di ammissione alla selezione 1. Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando anche in copia fotostatica l'apposito modulo allegato al bando di selezione, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita' e pena l'esclusione: a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza; b) di possedere la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di stato membro dell'unione europea (U.E.), purche' con una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali ed in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza; c) il godimento dei diritti politici. Per i cittadini degli stati membri della U.E., tale dichiarazione e' sostituita dalla dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello stato di appartenenza; d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data, del luogo di conseguimento e della scuola/istituto/universita' che lo ha rilasciato; e) di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di concorso, facendone specifica ed analitica menzione; f) di non essere stato destituito dall'impiego o licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione. g) di non aver riportato condanne penali in giudicato, ne' di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; h) di essere in regola con gli obblighi di leva, con la data di assolvimento del servizio, nonche' dell'ufficio che ha rilasciato il foglio di congedo. i) l'idoneita' fisica all'impiego; j)l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenze a parita' di punteggio ai sensi della vigente normativa (con specificazione dei titoli stessi); k) l'indirizzo presso il quale devono pervenire a ogni effetto le comunicazioni relative al concorso con l'esatta indicazione del numero di c.a.p, e del recapito telefonico. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni; l) che le dichiarazioni rese sono documentabili. 2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorieta', sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 3. Nelle selezioni per le quali e' prevista la valutazione dei titoli i candidati possono, in luogo delle relative certificazioni o documentazioni, effettuare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorieta' previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Le pubblicazioni e gli altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti in originale ovvero in copia fotostatica, purche' venga contestualmente allegata o inserita nella domanda di partecipazione alla selezione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', nella quale il candidato dichiari che la copia fotostatica e' conforme all'originale. 4. La suddetta documentazione dovra' in ogni caso pervenire entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda. 5. Non saranno tenuti in considerazione i titoli e le relative dichiarazioni sostitutive rese con modalita' non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente o che pervengano all'amministrazione oltre il termine di scadenza del bando. 6. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dei titoli posseduti non e' soggetta ad autenticazione ove sia inclusa nel testo della domanda, ovvero sia ad essa allegata e presentata direttamente al dipendente incaricato di riceverla o al responsabile del procedimento, ovvero sia allegata alla domanda ed inviata a mezzo posta unicamente a copia fotostatica, fronteretro, di un documento di identita' del candidato in corso di validita'. Saranno ritenuti validi solamente i documenti di identita' provvisti di fotografia e rilasciati da una pubblica amministrazione. Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento di identita', il candidato verra' ammesso al concorso ma non si procedera' alla valutazione dei titoli e/o delle pubblicazioni. 7. I titoli e le pubblicazioni di cui al comma 3 devono essere documentabili. 8. Le domande e l'eventuale documentazione allegata, devono essere spedite con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede la data del timbro postale di partenza. Non e' consentito l'invio tramite fax. Le domande spedite oltre il termine di scadenza fissato dal bando sono irricevibili. 9. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, dell'ausilio eventualmente necessario; nonche' dell'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. 10. Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a trenta giorni, fatti salvi casi eccezionali in cui tale termine puo' essere ridotto a quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. 11. I requisiti previsti dal bando di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. 12. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesana indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore.