Art. 2.
               Costituzione del consorzio obbligatorio
   per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale
    1. Per  il  perseguimento  delle  finalita' di cui all'art. 1, la
Regione  istituisce un consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il
recupero  dei  rifiuti  di  origine  animale,  di  seguito denominato
consorzio, regolato dalle norme del codice civile.
    2.  Aderiscono al consorzio gli allevatori piemontesi operanti in
forma  singola  o  associata.  Possono altresi' aderire gli operatori
della  filiera  zootecnica ed industriale operanti in forma singola o
associata.
    3.  La  giunta  regionale,  entro  trenta  giorni dall'entrata in
vigore  della presente legge, nomina un commissario con l'incarico di
costituire  il  consorzio  entro i successivi centottanta giorni e di
svolgere le funzioni connesse fino all'insediamento degli organi.
    4.  Con  la  stessa  deliberazione di cui al comma 3 e' stabilito
l'ammontare  dell'emolumento  da  riconoscersi  al  commissario e del
rimborso  delle  spese sostenute, comprese quelle per le attivita' di
segretena.