Art. 2. Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione istituisce un consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale, di seguito denominato consorzio, regolato dalle norme del codice civile. 2. Aderiscono al consorzio gli allevatori piemontesi operanti in forma singola o associata. Possono altresi' aderire gli operatori della filiera zootecnica ed industriale operanti in forma singola o associata. 3. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario con l'incarico di costituire il consorzio entro i successivi centottanta giorni e di svolgere le funzioni connesse fino all'insediamento degli organi. 4. Con la stessa deliberazione di cui al comma 3 e' stabilito l'ammontare dell'emolumento da riconoscersi al commissario e del rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per le attivita' di segretena.