Art. 4.
                  Compiti e funzioni del consorzio
    1. Il  consorzio, direttamente o mediante contratti o convenzioni
con imprese pubbliche o private operanti nei settori interessati:
      a) assicura  la  raccolta,  il  deposito,  il  trattamento,  il
coincenerimento  o  l'incenerimento  di  rifiuti  di  origine animale
provenienti   da   allevamenti,   da   industrie   alimentari   o  di
trasformazione   per   impieghi  non  alimentari,  tenendo  conto  di
eventuali vincoli sanitari;
      b) promuove  ed organizza forme assicurative contro le malattie
del bestiame ed i danni all'attivita' zootecnica.
    2.  Il  consorzio, fatta salva la priorita' di intervento per gli
allevatori che operano sul territorio del Piemonte di cui all'art. 3,
comma 1,  lettera  a),  puo'  offrire  servizi  per lo smaltimento di
rifiuti  di origine animale ad enti pubblici e ad imprese che operano
nel  settore  delle carni fresche e trasformate, anche operanti fuori
Regione.