Art. 4. Compiti e funzioni del consorzio 1. Il consorzio, direttamente o mediante contratti o convenzioni con imprese pubbliche o private operanti nei settori interessati: a) assicura la raccolta, il deposito, il trattamento, il coincenerimento o l'incenerimento di rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti, da industrie alimentari o di trasformazione per impieghi non alimentari, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari; b) promuove ed organizza forme assicurative contro le malattie del bestiame ed i danni all'attivita' zootecnica. 2. Il consorzio, fatta salva la priorita' di intervento per gli allevatori che operano sul territorio del Piemonte di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), puo' offrire servizi per lo smaltimento di rifiuti di origine animale ad enti pubblici e ad imprese che operano nel settore delle carni fresche e trasformate, anche operanti fuori Regione.