Art. 5. Finanziamenti 1. La Regione concede al consorzio un aiuto di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera e). 2. Il contributo e' concesso per un periodo di cinque anni a partire dalla data di insediamento degli organi del consorzio, in base alla spesa ammissibile ed alle misure percentuali determinate con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 7, nei limiti degli importi decrescenti stabiliti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo. 3. La Regione provvede inoltre a concedere le seguenti agevolazioni: a) un contributo annuo a favore del consorzio da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 7, entro il limite previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo; b) un contributo annuo a favore del consorzio pari al cinquanta per cento del premio di assicurazione di cui all'art. 4, comma 1. lettera b); c) contributi per l'eventuale adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessarie ad assicurare l'eliminazione dei rifiuti di origine animale, su a base dei criteri stabiliti con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 7. 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 8 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio"), la Regione concede un'indennita' integrativa rispetto a quella prevista dallo Stato ai sensi della legge 49/2001 ai soggetti che assicurano la distruzione, compreso l'eventuale stoccaggio, dei materiali e delle farine animali a rischio specifico BSE e ad alto rischio, prodotti nel territorio piemontese entro il 31 maggio 2001.