Art. 5.
                            Finanziamenti
    1. La  Regione  concede  al  consorzio  un  aiuto  di  avviamento
destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di
gestione  dei programmi annuali di attivita' di cui all'art. 3, comma
1, lettera e).
    2. Il  contributo  e'  concesso  per  un periodo di cinque anni a
partire  dalla  data  di  insediamento degli organi del consorzio, in
base  alla  spesa  ammissibile ed alle misure percentuali determinate
con  la  deliberazione  della giunta regionale di cui all'art. 7, nei
limiti   degli   importi  decrescenti  stabiliti  dagli  orientamenti
comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.
    3. La   Regione   provvede   inoltre   a  concedere  le  seguenti
agevolazioni:
      a) un  contributo annuo a favore del consorzio da definirsi nei
bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per
lo  smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti
con  la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 7, entro
il  limite  previsto  dagli  orientamenti comunitari per gli aiuti di
stato nel settore agricolo;
      b) un contributo annuo a favore del consorzio pari al cinquanta
per  cento  del  premio  di assicurazione di cui all'art. 4, comma 1.
lettera b);
      c) contributi  per  l'eventuale  adeguamento  degli  impianti e
delle   attrezzature  necessarie  ad  assicurare  l'eliminazione  dei
rifiuti  di  origine  animale, su a base dei criteri stabiliti con la
deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 7.
    4. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma 8 del decreto-legge 11 gennaio
2001,  n.  1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 (conversione
in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1
recante  "Disposizioni  urgenti  per  la  distruzione  del  materiale
specifico  a  rischio  per  encefalopatie  spongiformi bovine e delle
proteine  animali  ad  alto  rischio,  nonche' per l'ammasso pubblico
temporaneo  delle  proteine  animali  a  basso  rischio"), la Regione
concede  un'indennita'  integrativa  rispetto a quella prevista dallo
Stato  ai  sensi  della  legge  49/2001 ai soggetti che assicurano la
distruzione,  compreso  l'eventuale stoccaggio, dei materiali e delle
farine  animali  a  rischio specifico BSE e ad alto rischio, prodotti
nel territorio piemontese entro il 31 maggio 2001.