Art. 6.
                   Contributi a favore dei comuni
    1. I  soggetti  gestori  degli  impianti di trattamento di scarti
animali  ad alto rischio, basso rischio ed a rischio di encefalopatia
spongiforme  bovina (BSE) corrispondono al comune sede dell'impianto,
un contributo annuo pari all'importo previsto dall'articolo 41, comma
1  della  legge  regionale  13  aprile  1995,  n.  59  (Norme  per la
riduzione,  il  riutilizzo  e  lo  smaltimento dei rifiuti), per ogni
chilogrammo di materiale trattato nell'impianto.