Art. 6. Contributi a favore dei comuni 1. I soggetti gestori degli impianti di trattamento di scarti animali ad alto rischio, basso rischio ed a rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) corrispondono al comune sede dell'impianto, un contributo annuo pari all'importo previsto dall'articolo 41, comma 1 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti), per ogni chilogrammo di materiale trattato nell'impianto.