Art. 7. Istruzioni per l'applicazione della legge 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva, sentite le competenti commissioni consiliari, le istruzioni per l'applicazione, riguardanti, in particolare, le modalita' di funzionamento e di articolazione del consorzio, le procedure e gli indirizzi per la redazione dei programmi annuali di attivita' del consorzio di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), le modalita' di erogazione degli incentivi, la tipologia ed i limiti delle spese ammissibili, le percentuali di contribuzione, le priorita' degli interventi nonche' gli aspetti operativi ed organizzativi.