Art. 7.
              Istruzioni per l'applicazione della legge
    1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la giunta regionale approva, sentite le competenti commissioni
consiliari,   le   istruzioni  per  l'applicazione,  riguardanti,  in
particolare,  le  modalita'  di  funzionamento e di articolazione del
consorzio,  le  procedure  e  gli  indirizzi  per  la  redazione  dei
programmi annuali di attivita' del consorzio di cui all'art. 3, comma
1, lettera  c),  le  modalita'  di  erogazione  degli  incentivi,  la
tipologia  ed  i  limiti  delle  spese ammissibili, le percentuali di
contribuzione,  le  priorita'  degli  interventi  nonche' gli aspetti
operativi ed organizzativi.