Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 2001 la spesa complessiva di L. 12.900.000.000. 2. Alla copertura della spesa si provvede, mediante riduzione del capitolo 15910, per L. 12.200.000.000, e del capitolo 27170, per L. 700.000.000, in termini di. competenza e di cassa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa, per l'anno finanziario 2001, dei capitoli indicati nei successivi commi. 3. Per l'attuazione dell'art. 5, comma 1, e' istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione "Contributo alle spese di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attivita' del consorzio per lo smaltimento o per il recupero dei rifiuti di origine animale " con dotazione nei termini di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000. 4. Per l'attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera a), e' istituito, nello stato di previsione della spesa dei bilancio 2001, un capitolo con denominazione "Contributo a favore del consorzio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale per la parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti", con dotazione nei termini di competenza e di cassa di L. 5.000.000.000. 5. Per l'attuazione dell'art. 5, comma 3, lettera b), e' istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, sul capitolo con denominazione "Contributo a favore del consorzio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale per l'onere derivante dal costo del premio assicurativo dei soci allevatori contro le malattie del bestiame", con dotazione nei termini di competenza e di cassa di L 5.000.000.000, 6. Per l'attuazione dell'art. 5, comma 3, lettera c), e' istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione "Contributi per l'eventuale adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessarie ad assicurare l'eliminazione dei rifiuti di origine animale", con dotazione nei termini di competenza e di cassa di L. 700.000.000. 7. Per l'attuazione dell'art. 5, comma 4, e' istituito, nello stato di previsione della .spesa del bilancio 2001, un capitolo con denominazione "Indennita' integrativa per la distruzione, compreso l'eventuale stoccaggio' dei materiali e delle farine animali a rischio specifico BSE e ad alto rischio", con dotazione nei termini di competenza e di cassa di L. 1.200.000.000. 8. La presente legge costituisce integrazione degli elenchi 4 e 5 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 ove viene aggiunta nella elencazione riferita all'agricoltura la voce: "contributi al consorzio per lo smaltimento o il recupero di rifiuti di origine animale".