Art. 8.
                      Disposizioni finanziarie
    1. Per  l'attuazione  della  presente  legge  e'  autorizzata per
l'anno finanziario 2001 la spesa complessiva di L. 12.900.000.000.
    2. Alla copertura della spesa si provvede, mediante riduzione del
capitolo  15910,  per  L. 12.200.000.000,  e  del capitolo 27170, per
L. 700.000.000,  in  termini  di.  competenza  e  di cassa e mediante
l'istituzione,  nello  stato  di  previsione  della spesa, per l'anno
finanziario 2001, dei capitoli indicati nei successivi commi.
    3.  Per  l'attuazione  dell'art.  5, comma 1, e' istituito, nello
stato  di  previsione  della spesa del bilancio 2001, un capitolo con
denominazione  "Contributo  alle  spese di costituzione e di gestione
dei programmi annuali di attivita' del consorzio per lo smaltimento o
per  il  recupero  dei rifiuti di origine animale " con dotazione nei
termini di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.
    4.  Per  l'attuazione  dell'articolo  5,  comma 3, lettera a), e'
istituito,  nello  stato di previsione della spesa dei bilancio 2001,
un  capitolo con denominazione "Contributo a favore del consorzio per
lo  smaltimento  o  il recupero dei rifiuti di origine animale per la
parziale  copertura  delle  spese  sostenute per lo smaltimento degli
animali morti", con dotazione nei termini di competenza e di cassa di
L. 5.000.000.000.
    5.  Per  l'attuazione  dell'art.  5,  comma  3,  lettera  b),  e'
istituito,  nello  stato di previsione della spesa del bilancio 2001,
sul capitolo con denominazione "Contributo a favore del consorzio per
lo  smaltimento  o  il  recupero  dei  rifiuti di origine animale per
l'onere   derivante  dal  costo  del  premio  assicurativo  dei  soci
allevatori  contro  le  malattie  del  bestiame",  con  dotazione nei
termini di competenza e di cassa di L 5.000.000.000,
    6.  Per  l'attuazione  dell'art.  5,  comma  3,  lettera  c),  e'
istituito,  nello  stato di previsione della spesa del bilancio 2001,
un capitolo con denominazione "Contributi per l'eventuale adeguamento
degli   impianti   e  delle  attrezzature  necessarie  ad  assicurare
l'eliminazione  dei  rifiuti  di  origine animale", con dotazione nei
termini di competenza e di cassa di L. 700.000.000.
    7.  Per  l'attuazione  dell'art.  5, comma 4, e' istituito, nello
stato  di  previsione della .spesa del bilancio 2001, un capitolo con
denominazione  "Indennita'  integrativa  per la distruzione, compreso
l'eventuale  stoccaggio'  dei  materiali  e  delle  farine  animali a
rischio  specifico  BSE e ad alto rischio", con dotazione nei termini
di competenza e di cassa di L. 1.200.000.000.
    8. La presente legge costituisce integrazione degli elenchi 4 e 5
del  bilancio  di  previsione  per  l'anno finanziario 2001 ove viene
aggiunta   nella   elencazione   riferita  all'agricoltura  la  voce:
"contributi  al consorzio per lo smaltimento o il recupero di rifiuti
di origine animale".