Art. 9. Norme transitorie 1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge e' disposta dopo il parere dell'unione europea sulla legge. 2. Gli interventi di cui alla presente Legge sono elaborati ed attuati nel rispetto delle normative e degli indirizzi comunitari e nazionali, nonche' dei principi di sussidiarieta' e addizionalita' delle risorse finanziarie.