Art. 9.
                          Norme transitorie
    1. La  concessione  degli  aiuti previsti dalla presente legge e'
disposta dopo il parere dell'unione europea sulla legge.
    2. Gli  interventi  di  cui alla presente Legge sono elaborati ed
attuati  nel  rispetto delle normative e degli indirizzi comunitari e
nazionali,  nonche'  dei  principi di sussidiarieta' e addizionalita'
delle risorse finanziarie.