Art. 2.
    1. Al  comma  1  dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1993, le
parole:  "indicati  nella  planimetria  in scala 1:5000 allegata alla
presente  legge",  sono  sostituite  con  le parole: "individuati con
deliberazione del consiglio direttivo dell'ente di gestione dell'area
protetta".