Art. 3. 1. E' abrogata la legge regionale 4 settembre 1996, n. 67. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 25 maggio 2001 GHIGO (Omissis).