Art. 3.
    1. E' abrogata la legge regionale 4 settembre 1996, n. 67.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 25 maggio 2001
                                GHIGO
(Omissis).