Art. 2. Modificazioni dell'Art. 8 1. Al comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, dopo le parole "degli interventi" e prima del punto sono aggiunti i seguenti periodi: "nonche' per coprire le spese connesse all'esercizio di tali poteri. Il contributo previsto dall'Art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro degli interni n. 2991 del 31 maggio 1999 e' attribuito al comune qualora si sostituisca agli aventi diritto". 2. Al comma 3 dell'Art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, le parole ", ai sensi dell'Art. 3, comma 6-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6," sono sostituite con la parola "sostitutivi". 3. Il testo del comma 4 dell'Art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente: "4. Il comune che ha agito in sostituzione esercita l'azione di rivalsa per il recupero della somma risultante dalla differenza tra il contributo dovuto e la spesa sostenuta per l'intervento sostitutivo". 4. Il testo del comma 5 dell'Art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente: "5. Su istanza del proprietario sostituito, il comune puo' disporre il recupero della differenza di cui al comma 4 in forma rateizzata, fino a un massimo di anni cinque dalla data di erogazione del finanziamento previsto al comma 2". 5. Al comma 6 dell'Art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, prima dell'ultimo periodo, dopo il punto, e' inserito il seguente periodo: "La sostituzione comprende anche gli interventi per le rifiniture e gli impianti interni limitatamente alle unita' immobiliari occupate dai residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale".