Art. 2.
                      Modificazioni dell'Art. 8
    1.  Al  comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998,
n.  30,  dopo  le  parole  "degli  interventi" e prima del punto sono
aggiunti  i  seguenti periodi: "nonche' per coprire le spese connesse
all'esercizio  di  tali  poteri.  Il contributo previsto dall'Art. 1,
comma  1,  dell'ordinanza  del  Ministro  degli  interni  n. 2991 del
31 maggio  1999  e'  attribuito al comune qualora si sostituisca agli
aventi diritto".
    2.  Al  comma 3 dell'Art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998,
n.  30,  le  parole  ",  ai  sensi  dell'Art.  3,  comma  6-bis,  del
decreto-legge  30 gennaio  1998, n. 6," sono sostituite con la parola
"sostitutivi".
    3.  Il  testo  del  comma  4  dell'Art.  8  della legge regionale
12 agosto 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente:
    "4.  Il  comune che ha agito in sostituzione esercita l'azione di
rivalsa  per  il recupero della somma risultante dalla differenza tra
il   contributo   dovuto   e  la  spesa  sostenuta  per  l'intervento
sostitutivo".
    4.  Il  testo  del  comma  5  dell'Art.  8  della legge regionale
12 agosto 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente:
    "5.  Su  istanza  del  proprietario  sostituito,  il  comune puo'
disporre  il  recupero  della  differenza  di cui al comma 4 in forma
rateizzata, fino a un massimo di anni cinque dalla data di erogazione
del finanziamento previsto al comma 2".
    5.  Al  comma 6 dell'Art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998,
n.  30,  prima  dell'ultimo  periodo,  dopo  il punto, e' inserito il
seguente periodo:
    "La sostituzione comprende anche gli interventi per le rifiniture
e gli impianti interni limitatamente alle unita' immobiliari occupate
dai residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale".